Federico II di Prussia

Zar di Prussia dal 1740 al 1786, Federico II si distingue dagli altri sovrani illuminati in quanto non emana nessun editto di tolleranza, ma gestisce l'apparato statale attenendosi ai principi illumunistici diffusi nella società del Settecento.

Molte infatti sono le leggi  che contribuiscono a togliere gli abusi che si erano verificati nel processo di riscossione delle imposte nelle città della monarchia.

Federico si preoccupa  in particolare che:"gli oneri dei pubblici servizi fossero sostenuti in ugual misura e soprattutto in proporzione adeguata alle forze contributive di ciascuno".

Accortosi inoltre che la pressione   fiscale del paese grava soprattutto su alcuni beni di consumo Federico decide:"di stabilire una uguaglianza d'imposte che fosse in rapporto coi rispettivi patrimoni dei sudditi; di alleviare in omaggio al principio supremo dell'equità, i pesi che gravavano sui meno abbienti; di liberare il commercio dei grani da ogni molestia; d'incoraggiare   e promuovere l'agricoltura; d'impedire l'adulterazione delle bevande; finalmente, di frenare, specie in coloro che si occupavano della vendita al minuto di vino, birra e acquavite, la brama di lucri smodati e ovviare, in pari  tempo, che, col pretesto delle gravi imposte, facessero pagare ai consumatori prezzi eccessivi". 

Federico emana alcune ordinanze preliminari, prima che la Commissione da lui istituita abbia compiuto il suo lavoro, tra le quali sono meritevoli di nota quelle concernenti i grani e il bestiame.                                                    Nel primo articolo si legge:" tutte le imposte sui grani e sulla farina indigena e così pure sul tritello da malto (orzo tallito) e da acquavite devono intieramente dal 1° Giugno 1766 in avanti, e noi proibiamo di riscuoterle in avvenire. Resta invece permesso ai nostri sudditi d'importare liberamente queste merci nelle città e di farne libero traffico, senza dover pagare gabelle, nè altre imposte".                                                                                                    E nel secondo si dice: "Per coprire in parte l'ammanco che risulterebbe dal totale sgravio dei grani, si deve pagare anzitutto un pfenning (due centesimi circa) per ogni libbra di carne senza distinzione di sorta: tuttavia, da ciò resta intieramente esonerata la carne di maiale, questo essendo l'alimento più in uso fra le classi più povere".                                                                                          

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